Roma, 05/03/2026
In relazione all'Atto Senato n. 1818, concernente la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, si comunicano le nuove e stringenti disposizioni introdotte in materia di sicurezza pubblica e controllo delle armi e degli strumenti atti ad offendere.
Il provvedimento mira a rafforzare la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo indebito di strumenti atti ad offendere, con particolare attenzione alla violenza giovanile e al fenomeno delle bande.
Di seguito si riportano i punti salienti delle modifiche apportate alla legge 18 aprile 1975, n. 110:
Viene introdotto il divieto di portare fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri.
Tale violazione è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
La normativa include ora tra le armi per cui il porto è assolutamente vietato (punito con reclusione da 1 a 3 anni):
strumenti con lama a due tagli e punta acuta
coltelli con lama pieghevole superiore a 5 centimetri dotati di sistemi di blocco, a scatto, “a farfalla” o facilmente occultabili
Viene istituito il divieto di vendita ai minori di 18 anni di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere.
Per i venditori è previsto l’obbligo di richiedere un documento di identità.
In caso di violazione da parte di un minore, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro per chi esercita la responsabilità genitoriale.
Il disegno di legge conferma il principio generale del “giustificato motivo” per il trasporto e l’uso di strumenti da taglio.
Nello specifico:
Cacciatori e pescatori maggiorenni possono continuare a detenere e trasportare coltelli necessari per lo svolgimento delle proprie attività professionali o sportive, a condizione che tale porto sia giustificato dall’effettivo esercizio della caccia o della pesca.
Il giustificato motivo costituisce l’esimente che permette il trasporto dello strumento dal luogo di detenzione al luogo di utilizzo (fiume, mare, riserva di caccia) e il suo impiego durante l’attività.
Rimane ferma la necessità di trasportare tali strumenti in modo che non siano di immediata disponibilità (es. riposti in zaini o cassette degli attrezzi) durante gli spostamenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per non incorrere nelle sanzioni previste per il porto ingiustificato.
L’obiettivo del Governo è quello di intercettare precocemente le condotte pericolose, senza tuttavia penalizzare chi utilizza tali strumenti per scopi legittimi, professionali o sportivi, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza.