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Nuove misure di sicurezza pubblica e contrasto alla violenza Focus sulle disposizioni relative al porto di strumenti atti ad offendere (Atto Senato 1818)

05.03.2026, Italia

Roma, 05/03/2026

In relazione all'Atto Senato n. 1818, concernente la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, si comunicano le nuove e stringenti disposizioni introdotte in materia di sicurezza pubblica e controllo delle armi e degli strumenti atti ad offendere.

Il provvedimento mira a rafforzare la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo indebito di strumenti atti ad offendere, con particolare attenzione alla violenza giovanile e al fenomeno delle bande.

Di seguito si riportano i punti salienti delle modifiche apportate alla legge 18 aprile 1975, n. 110:

Restrizioni sul porto di coltelli e strumenti da taglio

Viene introdotto il divieto di portare fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri.

Tale violazione è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Strumenti per cui non è ammessa licenza

La normativa include ora tra le armi per cui il porto è assolutamente vietato (punito con reclusione da 1 a 3 anni):

  • strumenti con lama a due tagli e punta acuta

  • coltelli con lama pieghevole superiore a 5 centimetri dotati di sistemi di blocco, a scatto, “a farfalla” o facilmente occultabili

Tutela dei minori

Viene istituito il divieto di vendita ai minori di 18 anni di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere.

Per i venditori è previsto l’obbligo di richiedere un documento di identità.

In caso di violazione da parte di un minore, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro per chi esercita la responsabilità genitoriale.

Specifiche per Cacciatori e Pescatori Maggiorenni

Il disegno di legge conferma il principio generale del “giustificato motivo” per il trasporto e l’uso di strumenti da taglio.

Nello specifico:

  • Cacciatori e pescatori maggiorenni possono continuare a detenere e trasportare coltelli necessari per lo svolgimento delle proprie attività professionali o sportive, a condizione che tale porto sia giustificato dall’effettivo esercizio della caccia o della pesca.

  • Il giustificato motivo costituisce l’esimente che permette il trasporto dello strumento dal luogo di detenzione al luogo di utilizzo (fiume, mare, riserva di caccia) e il suo impiego durante l’attività.

  • Rimane ferma la necessità di trasportare tali strumenti in modo che non siano di immediata disponibilità (es. riposti in zaini o cassette degli attrezzi) durante gli spostamenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per non incorrere nelle sanzioni previste per il porto ingiustificato.

L’obiettivo del Governo è quello di intercettare precocemente le condotte pericolose, senza tuttavia penalizzare chi utilizza tali strumenti per scopi legittimi, professionali o sportivi, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza.

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