Il TAR ha accolto parzialmente l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del Calendario venatorio esclusivamente nelle seguenti parti:
L’Ordinanza non sospende quindi l’intero Calendario venatorio regionale, ma interviene unicamente sulle due disposizioni sopra indicate. Il TAR, nell’esame cautelare, non ha invece accolto le richieste di sospensione relative, tra gli altri aspetti, all’apertura del 20 settembre per alcune specie e al prelievo della Pavoncella.
Il Tribunale ha inoltre stabilito che alcune ulteriori questioni sollevate con il ricorso richiedono un approfondimento nella fase di merito, tra cui quelle relative alla validità scientifica di alcuni studi richiamati, all’utilizzo di munizioni contenenti piombo e alla legittimità del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.
L’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso è stata fissata al 26 novembre 2026.