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Influenza aviaria - chiarimento in merito all’utilizzo dei richiami vivi in Regione del Veneto.

10.11.2023

La Regione del Veneto In ottemperanza ai dispositivi regionali e nazionali vigenti [DGR n. 1057 del 29/08/23 e provvedimento del Ministero della Salute prot. n. 24855 del 4/10/23], le tipologie di richiami vivi utilizzabili attualmente nelle Zone di rischio A e B della regione Veneto sono:

• Richiami detenuti da concessionari di AFV (Aziende Faunistico Venatorie) per l’utilizzo da parte del concessionario stesso e degli ospiti nella caccia da appostamento nella medesima AFV; ....mantenuti stabilmente all’interno dell’AFV, sia durante la stagione venatoria che successivamente;

• Richiami detenuti da titolari di appostamento fisso in territorio a caccia programmata per l’utilizzo nell’attività venatoria da parte dei fruitori del medesimo appostamento; ...detenuti in prossimità dell’appostamento per l’intera stagione venatoria.

• Richiami utilizzati per la caccia da appostamento in Azienda faunistico-venatoria,mantenuti stabilmente all’interno dell’AFV medesima. ...utilizzati per l’attività venatoria da appostamento dal detentore e dagli ospiti dell’AFV, all’interno dell’AFV stessa.

• Richiami utilizzati nella caccia da appostamento fisso in territorio a caccia programmata, mantenuti in prossimità dell’appostamento per l’intera stagione venatoria, ...tenuti nel corso della stagione venatoria in recinti localizzati nei pressi dell’appostamento fisso di caccia, e riportati al sito di detenzione (allevamento) al termine della stagione venatoria.

Secondo l’ultimo provvedimento ministeriale prot. n. 24855 del 4/10/23 NON possono essere utilizzati richiami detenuti da cacciatori a titolo individuale per l’utilizzo nell’attività venatoria da appostamento (mobile e fisso) ....trasportati dal sito di allevamento all’appostamento nelle giornate di caccia, a cura del detentore (tipologia a) dell’Allegato A della DGR n. 1057 del 29/08/23) in quanto "negli appostamenti fissi i richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario territorialmente
competente" (che ne permetterà lo spostamento al fine di far ritornare i volatili da richiamo presso il sito di detenzione una volta terminata la stagione venatoria);


Si ribadisce inoltre che il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei richiami è condizionato al consenso da parte del detentore richiedente all’effettuazione dei controlli previsti dal piano di sorveglianza attiva per l’influenza aviaria negli uccelli acquatici migratori cacciati e nei volatili da richiamo.
Anche negli appostamenti fissi quindi l’utilizzo dei richiami vivi rimane vincolato alla condizione che gli stessi siano funzionali alla sorveglianza per la ricerca di virus dell’influenza aviaria.

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